Rispetto delle prescrizioni relativi ai valori limite di emissione acustiche sui CANTIERI EDILI

A chi è rivolto

Ai  responsabili di cantieri edili relativi ad opere pubbliche e private

Descrizione

La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[…] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività […]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Approfondimenti

Le emissioni sonore dei cantieri edili, le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari:

  • periodo invernale dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 07:00
  • periodo estivo dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 07:00

il passaggio dal periodo estivo a quello invernale è definito dal passaggio dall’ora legale all’ora solare e viceversa.

Sanzioni per violazione delle Norme Regolamentari

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio e contravvenzioni ai provvedimenti ed ordinanze in esso previste, comporta l’applicazione, da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, mediante specifico provvedimento da notificarsi al responsabile della violazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all’infrazione, delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione. La inosservanza alle norme igienico – sanitario è punibile con le sanzioni stabilite dalla specifica normativa in materia. Si applicano inoltre in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore.