BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 – FINANZIAMENTO ANNO 2021.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

FINANZIAMENTO ANNO 2021

È indetto pubblico Avviso al fine di permettere ai cittadini interessati la presentazione di istanze ai fini della concessione del contributo di cui al Fondo nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Legge 431/98 art. 11.
I cittadini interessati fino alle ore 13.00 del 04.03.2023 potranno presentare le domande di contributo utilizzando i modelli già predisposti, che possono essere ritirati presso il settore Servizi Sociali nelle ore di apertura al pubblico.

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo, direttamente a mano, ovvero inviate via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it.
Sulla busta da consegnarsi presso l’Ufficio Protocollo dovrà essere inserita la seguente dicitura: “NON APRIRE – Contiene domanda per l’attribuzione del contributo di cui al Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione – Legge 431/98, art. 11. Finanziamento anno 2021”.
Le domande inviate per PEC dovranno essere inviate con un unico file contenente il modello di domanda sottoscritto con tutti i relativi allegati richiesti. L’Ufficio Protocollo di questo Comune raccoglierà le domande pervenute e provvederà, dopo averle regolarmente protocollate, a trasmetterle all’Ufficio Servizi Sociali chiuse così come pervenute.
Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali provvedere ad aprire le buste, controllare i documenti allegati e procedere all’istruttoria delle domande.

ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Torre Santa Susanna;
b) essere conduttore nel Comune di Torre Santa Susanna di un alloggio di proprietà privata, con esclusione degli alloggi in zone di pregio, di quelle rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli con superficie superiore a 95 mq., con contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento della tassa o depositato per la registrazione, il cui canone, rispetto al reddito, incide nella misura stabilita dall’art. 3;
c) non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il soggetto locatore;
d) di non essere titolare di assegnazione in proprietà, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
e) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio, o parte di esso, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, su tutto il territorio nazionale, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
f) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998;
g) di non aver beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.
h) di non aver beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alle locazioni riconducibili all’emergenza sanitaria da COVID – 19, percepiti per l’annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito il beneficio;
i) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località;
j) non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
k) fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 15.250,00, convenzionalmente determinato ai sensi della L. n. 457 del 5.08.1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito convenzionale è pari al reddito complessivo del nucleo familiare posseduto nell’anno 2021, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per i figli, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data del bando dal richiedente e da tutti gli altri componenti il nucleo familiare; Non saranno ammesse a contributo le domande presentate da chi conduce in locazione alloggi con superficie utile superiori a 95 mq., a meno che gli stessi non siano condotti da famiglie numerose o versino in situazioni di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni e/o soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale).
In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45 art. 6 comma 4 lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione 2021 possono essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
• disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
• presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 104/1992; Ai sensi dell’art. 2 comma 2 L.R. 45/2017 è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 38/20069, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 c.p.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare, ai fini del presente bando è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, dal coniuge non legalmente separato, alla data di inizio del bando. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione legale, può essere escluso dal nucleo, presentando idonea documentazione, atta a dimostrare tale condizione.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:
– fascia a) di cui al D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1. Per tale il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021);
– fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99. Per tale fascia il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).
Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
– dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
– dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
– nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
Una volta inseriti nelle rispettive fasce di reddito:
a) i concorrenti con reddito sino a € 13.405,08, potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito in misura non inferiore al 14%;
b) i concorrenti con reddito da € 13.405,09 e fino ad € 15.250,00 convenzionalmente calcolato, potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito in misura non inferiore al 24%;
c) il valore dei canoni di locazione è quello risultante, alla data di presentazione della domanda, dai contratti di locazione registrati ed in regola con il pagamento della tassa o depositati per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

ART. 4 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE
I concorrenti saranno inseriti nelle rispettive fasce di reddito come previsto dal precedente punto 3) a partire dal reddito più basso.
In caso di parità di reddito, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave con riferimento alla percentuale di invalidità;
b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
c) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
d) maggiore incidenza canone/reddito.
ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Ufficio preposto procederà all’istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti ai precedenti artt. 3 e 4, sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.
La graduatoria pubblicata sarà inviata alla Regione Puglia entro il 24/03/2023, attraverso il sistema PUSH.
ART. 6 – DURATA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI.
L’entità del contributo è determinata come segue:
Per i soggetti di cui alla fascia a) il contributo:
– viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
– non può essere superiore a Euro 3.098,74.
Per i soggetti di cui alla fascia b) il contributo:
– viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
– il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06.

ART. 7 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Torre Santa Susanna.
Detti moduli sono distribuiti presso la sede comunale – Settore Servizi sociali, durante il normale orario d’ufficio, oppure scaricabile dal sito internet dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.torresantasusanna.br.it/.
La domanda e tutte le ulteriori certificazioni devono essere debitamente sottoscritte e complete di tutte le notizie richieste.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata:
1. Copia di documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
2. Solo per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l’esclusione:
– Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
– Oppure, la dichiarazione relativa alla FONTE ACCERTABILE utilizzata per il pagamento del canone (indicandone gli estremi);
– Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Famigliare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito.
3. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4. Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all’anno 2021 documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca;
5. Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell’abitazione condotta in locazione;
6. Copie ricevute pagamento del canone per l’anno 2021;
7. Copia della dichiarazione dei redditi (Mod.Certificazione Unica-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo famigliare relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
8. Copia dell’Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i Cittadini dell’Unione europea);
9. Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt’oggi;
10. Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l’inadeguatezza o l’inabitabilità dell’immobile come da punto g) dei requisiti per l’ammissione al concorso;
11. Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
12. Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
13. Modulo banca con l’indicazione IBAN corretto su cui effettuare l’accredito;
14. Documentazione attestante l’importo totale ricevuto come Contributo Fitto Covid-19 e il numero di mesi dell’anno 2021 nei quali lo si è ricevuto.

SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE:
1. L’incompletezza della domanda di partecipazione;
2. La mancata apposizione della firma del richiedente.
In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45 art. 6 comma 4 lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione 2021 possono essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
– disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
– presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 104/1992.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 L.R. 45/2017 è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 38/20069, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 c.p.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto, non facendo fede la data di spedizione.

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed autocertificazioni.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte sotto la personale responsabilità saranno sottoposte a verifiche circa la loro veridicità.
Se dalle indagini che saranno espletate, risulterà che le autocertificazioni sono false e non veritiere, i richiedenti saranno esclusi dal beneficio del contributo, e saranno segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, con indicazione della “notizia criminosa”.
Si procederà, altresì, al recupero, anche coattivo, delle somme eventualmente indebitamente erogate.
Informativa ai sensi della normativa sulla privacy: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Le graduatorie saranno redatte su modelli nei quali saranno riportati tutti i dati richiesti per la partecipazione al concorso e per la determinazione del contributo ed inviate alla Regione Puglia entro la data del 24/03/2022.

Torre Santa Susanna, lì 02.02.2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Susanna Maria D’ELIA

 

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